
Il confronto tra l’istanza del Comitato I428 (24 giugno 2026) e la risposta del Sindaco Giorgio Zucca (3 agosto 2026) evidenzia un netto scollamento strategico e operativo. Mentre il Comitato si concentra sulle irregolarità materiali e concrete del cantiere in corso (sicurezza, ambiente, urbanistica) per bloccare i lavori nell’immediato, il Sindaco sposta l’intero asse del discorso sul piano puramente formale e giudiziario. Il Comune rivendica il merito di aver già impugnato l’atto davanti al TAR Sardegna (R.G. n.683/2026, udienza di merito il 30 settembre 2026) dopo il rigetto dell’autotutela da parte della Struttura di Missione ZES.
La risposta del Sindaco contiene elementi di forte elusività giuridica e amministrativa. Il Sindaco afferma che l’istanza del Comitato è superata poiché l’ente è in attesa del giudizio del TAR. Questa risposta è elusiva. La pendenza di un ricorso al TAR non sospende né annulla i poteri autonomi di vigilanza edilizia e di polizia amministrativa del Comune sul proprio territorio.
Il Comitato evidenzia che i lavori (iniziati il 28 aprile 2026) stanno “alterando in modo irreversibile lo stato dei luoghi” nelle more del giudizio. Il Sindaco ignora totalmente la richiesta di adottare misure cautelari temporanee (Ordinanze di sospensione). Il Sindaco cita la giurisprudenza (TAR Lombardia n. 918/2015) per sostenere che una nuova istanza di autotutela alla ZES verrebbe rigettata. Tuttavia, il Comitato basava la sua richiesta su nuovi profili di illegittimità (come il vizio di firma del RUP scoperto successivamente) e non sulla mera ripetizione dei vecchi motivi.
La lettera del Sindaco opera una totale omissione rispetto a ben 12 quesiti specifici e circostanziati posti dal Comitato.
Nello specifico, il Sindaco non risponde a:
- VIGILANZA EDILIZIA ATTIVA: Nessun riscontro sulla richiesta di inviare la Polizia Locale per un sopralluogo ispettivo immediato in cantiere.
- VIZIO DI FIRMA DEL RUP: Silenzio assoluto sulla nullità eccepita ex art. 21-septies L. 241/90 per la firma dell’Ing. Provvisiero anziché dell’Avv. Romano.
- NOTIFICA PRELIMINARE E SICUREZZA: Nessuna verifica sul rispetto dell’art. 99 D.Lgs. 81/2008.
- TITOLI AMBIENTALI E ANTINCENDIO: Omessa risposta sull’assenza dei visti dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011) e dei titoli del D.Lgs. 152/2006.
- DEPOSITO GENIO CIVILE: Silenzio sul controllo dei calcoli strutturali.
- DANNO ERARIALE E ONERI: Mancata risposta sulla presunta esenzione dal calcolo dei volumi delle stalle e sul conseguente mancato incasso degli oneri del PUC.
- GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE: Totale ignoranza della citata Sentenza 100/2026 della Corte Costituzionale sul divieto di sanatorie ambientali postume.
- PUBBLICITÀ LEGALE: Mancata giustificazione sulla mancata pubblicazione integrale dell’atto ZES nell’Albo Pretorio comunale.
- IMPATTO SUL COMPENDIO TERMALE COMUNALE: Il Sindaco non risponde sui rischi economici per la struttura termale di proprietà del Comune stesso.
- APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: Nessun chiarimento sulle trivellazioni e sulla tutela della falda.
- SATURAZIONE DIRETTIVA NITRATI: Silenzio sull’impatto cumulativo dei liquami che danneggerebbe gli altri allevatori locali.
- COINVOLGIMENTO DELL’ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA: Nessun riscontro sulla richiesta di attivazione della Regione per la concessione mineraria delle acque termali.
Dal punto di vista del diritto amministrativo, la posizione del Sindaco è censurabile. Il Comune confonde l’impugnazione giurisdizionale dell’atto presupposto (l’Autorizzazione ZES davanti al TAR) con l’esercizio dei propri poteri vincolati di controllo edilizio e sanitario.
L’art. 27 del D.P.R. 380/2001 impone al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’obbligo di vigilanza urbanistica permanente. Se un cantiere opera in violazione delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) o ambientali (D.Lgs. 152/2006), il Comune ha il dovere di intervenire con ordinanza di sospensione, a prescindere dal fatto che l’autorizzazione sia oggetto di un ricorso al TAR.
Arguire che “tutto è sub iudice” fino al 30 settembre costituisce un’omissione di atti d’ufficio in presenza di violazioni palesi e documentabili in loco.










